ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE
( ATTO COSTITUTIVO ROGITO NOTAIO DR. A. RUGGIERO
DEL 12 GIUGNO 1980 IN FIRENZE)
STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.1
Dal 16 ottobre 1962 è costituita, con sede in Firenze, l’Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in Pensione.
Art.2
Scopo dell’Associazione è la tutela degli interessi morali e materiali degli ex-dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione e loro superstiti.
In particolare l’Associazione si propone:
- di promuovere, ricercare e seguire tutte quelle iniziative atte a conseguire migliori provvidenze a favore dei Soci;
- di esercitare ogni attività mirata alla tutela e al miglioramento dei diritti acquisiti e del trattamento pensionistico;
- di promuovere forme di assistenza personale di natura economica e finanziaria;
- di aderire a forme di beneficenza a favore di enti/associazioni di volontariato.
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
TITOLO II
SOCI E MEZZI FINANZIARI
Art.3
Possono essere soci, dietro presentazione di regolare domanda, tutti gli ex-dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione ed i loro superstiti (coniuge e/o altri familiari aventi diritto).
Art.4
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una annua i cui importi verranno stabiliti dall’Assemblea.
Art.5
Il Socio che, per qualunque motivo, cessi di appartenere all’Associazione, non può vantare alcun diritto sull’eventuale patrimonio sociale.
TITOLO III
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art.6
Tutti i Soci in regola col pagamento della quota annuale hanno voto deliberativo e possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali.
Art.7
I Soci dovranno osservare il presente Statuto e le altre disposizioni che, nell’ambito delle rispettive facoltà, verranno deliberate dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.
TITOLO IV
ORGANI SOCIALI E RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE
Art.8
Sono Organi Sociali:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.
Art.9
Le Assemblee sono ordinarie oppure straordinarie.
L’Assemblea è costituita dai Soci aventi diritto.
Art.10
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dal 31 dicembre, data di chiusura dell’esercizio sociale:
- per la presentazione, discussione ed approvazione del rendiconto dell’anno precedente;
- per trattare tutti gli argomenti che, di competenza dell’Assemblea, siano stati posti all’ordine del giorno.
Art.11
L’Assemblea straordinaria sarà convocata quando ne sia fatta motivata richiesta dal Collegio dei Revisori o da almeno 1/10 dei Soci e quando, per qualsiasi ragione, lo ritenga opportuno e/o necessario il Consiglio Direttivo.
Art.12
Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione sarà inviato tramite posta tradizionale e/o E-mail e sarà pubblicato anche sul sito Internet dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà l’Assemblea e l’elenco delle materie da trattare.
Art.13
Le Assemblee saranno presiedute da un Socio eletto fra i presenti. Il Segretario del Consiglio Direttivo esercita anche le funzioni di Segretario dell’Assemblea. Il Presidente eletto, constatata la validità dell’Assemblea, proporrà ai presenti di designare due Soci Scrutatori che non facciano parte degli Organi Sociali eletti.
Art.14
Per ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea stessa, dal Segretario e dai due Soci Scrutatori.
Il verbale fa fede per le deliberazioni prese dall’Assemblea.
Art.15
Nei seguenti casi il Consiglio Direttivo dovrà indire referendum fra i Soci aventi diritto:
- modifiche allo Statuto Sociale;
- scioglimento dell’Associazione;
- argomenti di rilevante importanza generale.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per l’attuazione di ciascun referendum e il relativo regolamento
Per l’approvazione delle proposte sottoposte a referendum occorreranno i voti favorevoli di almeno metà più uno dei Soci. I risultati del referendum sono impegnativi per tutti i Soci.
Per l’attuazione del referendum verrà inviata per corrispondenza (cartacea o elettronica) una comunicazione che dovrà esporre i quesiti sui quali ciascun Socio sarà tenuto a pronunciarsi. In detta comunicazione sarà fissato il termine ultimo entro il quale la risposta, sempre per corrispondenza, dovrà essere spedita all’indirizzo prestabilito. La data del timbro postale farà fede per il rispetto del termine.
La procedura di cui sopra potrà essere svolta anche nelle forme telematiche che garantiscano l’anonimato del voto.
Trascorsi dieci giorni dal termine suddetto, a cura del Presidente, del Segretario e di tre Soci appositamente designati in precedenza dal Consiglio Direttivo, verrà effettuato lo scrutinio, delle cui operazioni verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i predetti.
Art.16
Le Assemblee ordinarie di cui all’art. 10 e quelle per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri saranno valide se, in prima convocazione, risulteranno presenti, personalmente o per delega, almeno 3/10 dei Soci. In seconda convocazione, le Assemblee saranno valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti personalmente o per delega.
Le Assemblee straordinarie saranno valide, tanto in prima che in seconda convocazione, se saranno presenti, personalmente o per delega, almeno 3/10 dei Soci.
Qualora la seconda convocazione dovesse andare deserta, sarà indetto un referendum su tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
Art.17
Ogni Socio ha diritto a un solo voto: può però rappresentare per delega scritta – che non può essere rilasciata in bianco – un numero di Soci non superiore a dieci.
I membri del Consiglio Direttivo, quelli del Collegio dei Revisori, del Comitato Esecutivo e quelli del Collegio dei Probiviri non possono rappresentare nelle Assemblee altri Soci.
Art.18
Le deliberazioni nelle Assemblee sono prese per alzata di mano o per acclamazione, salvo che l’Assemblea stessa non stabilisca di effettuare la votazione segreta.
Le proposte si intendono approvate se raccolgono il voto favorevole della metà più uno dei presenti (personalmente o per delega).
TITOLO V
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.19
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene stabilito in non meno di diciotto e non più di ventotto.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, essi saranno sostituiti dai primi dei non eletti, secondo l’ordine decrescente del numero dei voti da ciascuno riportati. Ove ciò non fosse possibile per l’avvenuto esaurimento dei candidati che abbiano riportato voti, è prevista, da parte del Consiglio Direttivo, la cooptazione fra i soci dei sostituti.
Art.20
Per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri dovrà essere tempestivamente nominata dal Consiglio Direttivo uscente una Commissione, composta di cinque membri, con l’incarico di svolgere le operazioni elettorali. Di detta Commissione non possono far parte i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. I componenti della Commissione - che a loro volta non potranno essere compresi nelle liste dei candidati - dovranno presentare all’Assemblea almeno tre liste di soci candidati, rispettivamente per l’elezione:
- del Consiglio Direttivo;
- dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori;
- del Collegio dei Probiviri.
Tutte le liste dovranno comprendere un numero di soci candidati più ampio di quello dei membri da eleggere. E’ comunque ammesso di votare per nominativi diversi da quelli in lista.
La Commissione stessa potrà adottare tutte le formalità che ritiene idonee per il corretto svolgimento della votazione e ne proclamerà i risultati.
Art.21
La Commissione elettorale convoca gli eletti per l’insediamento non oltre quindici giorni dalla votazione.
Art.22
Il Consiglio Direttivo, nel giorno dell’insediamento, nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e il Comitato Esecutivo.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e/o per Statuto sia di competenza dell’Assemblea dei Soci o debba essere deciso per referendum, e ne è responsabile di fronte agli associati.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Comitato Esecutivo le proprie facoltà gestionali per determinati atti o categorie di atti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono di regola una volta ogni sei mesi o quando ne venga fatta motivata richiesta da 1/3 dei suoi componenti, dal Collegio dei Revisori o dal Collegio dei Probiviri.
Esse sono valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Le eventuali votazioni segrete dovranno essere richieste da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità nelle votazioni segrete, la votazione verrà ripetuta e, in caso di nuova parità, la proposta si intenderà non approvata.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne fissa l’ordine del giorno; può convocarlo, oltre che nei casi di cui al capoverso precedente, ogni qualvolta lo riterrà necessario. La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta con avviso che deve essere inviato a ciascun membro almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza, nei quali tale termine può essere abbreviato e l’avviso inviato anche per le vie brevi.
Art.23
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.
Art.24
Il Tesoriere segue l’amministrazione delle disponibilità finanziarie dell’Associazione il cui fondo comune è costituito da:
- quote associative;
- oblazioni e lasciti di terzi e di Soci;
- altri proventi di natura finanziaria.
Le somme debbono essere depositate presso primario istituto di credito a nome della Associazione.
Le operazioni bancarie vengono effettuate a firma singola del Presidente; in sua assenza congiuntamente dal Vice Presidente col Tesoriere.
Le disponibilità eccedenti il normale fabbisogno dell’Associazione potranno, su specifica indicazione del Consiglio Direttivo, essere investite in titoli di Stato e/o garantiti dallo Stato o da istituzioni comunitarie e sovranazionali.
Art.25
Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, delle Assemblee, dei Consigli Direttivi e dei Comitati Esecutivi, nonché degli esiti dei referendum; tiene aggiornato l’elenco dei Soci; provvede allo svolgimento delle mansioni eventualmente e specificamente assegnategli dal Consiglio Direttivo.
TITOLO VI
DEL COMITATO ESECUTIVO
Art.26
Per l’attuazione delle decisioni delle Assemblee e di quelle del Consiglio Direttivo, nonché per la trattazione degli argomenti da questo delegati a mente dell’art. 22, è istituito il Comitato Esecutivo, di cui fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo eletti a norma dell’art. 22, nonché almeno tre membri nominati al suo interno dal Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento.
Art.27
Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Per le convocazioni ed il funzionamento del Comitato Esecutivo si seguono norme analoghe a quelle stabilite per il Consiglio Direttivo.
TITOLO VII
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Art.28
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, che saranno i primi tre risultanti nella graduatoria dei voti riportati dall’apposita lista e che, nel giorno dell’insediamento, nomineranno il loro Presidente.
Il quarto ed il quinto nella graduatoria dei voti saranno nominati Supplenti. I Revisori sono eletti contemporaneamente al Consiglio Direttivo in conformità dell’art. 20. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle del Comitato Esecutivo ed a tale scopo vengono convocati con le modalità di cui all’art.22.
Art.29
Le attribuzioni del Collegio dei Revisori sono quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge.
TITOLO VIII
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.30
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea.
Su ricorso da parte del Consiglio Direttivo o anche di uno o più Soci – oppure di propria iniziativa – al Collegio dei Probiviri competono giudizi circa eventuali controversie che possano sorgere fra Associazione e Soci. Eseguite le formali ed opportune istruttorie dei casi esaminati, il Collegio emetterà il proprio giudizio trasmettendolo al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
Il Collegio dei Probiviri è convocato con le modalità previste dall’Art. 22.
TITOLO IX
DEI COMPENSI AL CONSIGLIO DIRETTIVO, AL COMITATO ESECUTIVO, AL COLLEGIO DEI REVISORI ED AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.31
Tutte le cariche del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri sono gratuite.
A tutti i membri degli Organi di cui sopra spetta tuttavia il rimborso delle sole spese di viaggio per gli spostamenti effettuati per partecipare alle riunioni degli organi stessi e per eventuali altre trasferte svolte in relazione alla carica ricoperta.
TITOLO X
DELLA DELEGAZIONE SINDACALE
Art.32
Al fine di contribuire alla tutela dell’interesse dei Soci, l’Associazione esprime una propria Delegazione Sindacale opportunamente strutturata con delibera del Consiglio Direttivo in carica.
TITOLO XI
LIQUIDAZIONE
Art.33
In caso di scioglimento dell’Associazione, quanto risulterà in attivo dopo la detrazione delle passività sarà devoluto in beneficenza, con la destinazione che verrà decisa da apposita Assemblea Straordinaria.
Firenze 5 Luglio 2023