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ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE
Come si utilizza il premio assicurativo Assidim, ed altro ...

Riportiamo utili informazioni per la dichiarazione 2024  sui redditi prodotti nel 2023, tratte dai colleghi Pensionati della BMPS.

 

 

Modello 730/2024

  • La dichiarazione precompilata sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it→ area riservata: accesso con SPID, CIE o CNS) a partire dal 30.4 p.v., con possibilità di effettuare modifiche e invio della medesima a partire dalla data che verrà indicata dall'Agenzia medesima. Quest'anno, in via sperimentale, sarà disponibile un'ulteriore modalità di compilazione semplificata e guidata con la quale le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate saranno proposte con linguaggio semplificato, con possibilità di conferma o modifica da parte del contribuente e successivo inserimento automatico nel mod. 730. La dichiarazione dovrebbe già contenere tutti gli elementi trasmessi dai vari soggetti obbligati e quindi i dati delle certificazioni CU2024, i dati relativi ad oneri detraibili e/o deducibili e le rate aggiornate di oneri pluriennali. Nella dichiarazione vengono inoltre riportati i terreni e i fabbricati già presenti nella dichiarazione dell'anno precedente, eventualmente aggiornati, di solito in maniera incompleta, con le variazioni intervenute nell'anno oggetto di dichiarazione;
  • La dichiarazione deve essere presentata, direttamente o tramite intermediario abilitato (CAF, commercialisti), entro il 30.9.2024. In caso di presentazione diretta con modifiche che comportino una variazione del reddito complessivo e/o delle imposte dovute, l'Agenzia può chiedere al contribuente di esibire la documentazione inerente alle modifiche effettuate. In caso di presentazione tramite intermediario, che appone alla dichiarazione un “visto di conformità”, la richiesta documentale verrà rivolta direttamente al medesimo, in quanto il contribuente, esonerato da errori di calcolo o trasmissione dei dati, è responsabile solamente di eventuali comportamenti fraudolenti (per esempio in caso di esibizione all'intermediario di documentazione falsificata). Tutta la documentazione deve essere conservata fino al 31.12.2029;
  • I conguagli derivanti dalla dichiarazione inizieranno sulla rata di pensione INPS del mese di agosto (o nei mesi successivi in funzione della data di trasmissione del modello), mentre a novembre verrà trattenuta la seconda (o unica) rata di acconto Irpef e/o cedolare secca. Chi vorrà variare in diminuzione od annullare la seconda rata dovrà comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta o all'intermediario entro il 10.10.2024. Se si riscontrano errori nella dichiarazione già presentata, dovrà essere inviato, nel più breve tempo possibile, un mod. 730 rettificativo (direttamente o tramite intermediario). Se, invece, si dovessero inserire ulteriori dati comportanti un minor debito o un maggior credito, occorre presentare, esclusivamente tramite intermediario ed entro il termine del 25.10.2024, un mod. 730 integrativo. Qualora invece emergesse, a causa delle ulteriori modifiche, un minor credito od un maggior debito, è necessario predisporre un mod. REDDITI entro il 15.10.2024 (dichiarazione correttiva nei termini), oppure entro il 30.9.2025 (integrativa con ravvedimento) o, infine, entro il 31.12.2029 (integrativa);
  • Tutti gli Associati tenuti alla presentazione della dichiarazione (pensionati zainettisti, integrativi, aderenti al Fondo di Solidarietà) devono indicare l'INPS quale sostituto d'imposta (cod. fiscale. 80078750587);
  • Gli Associati che hanno aderito ad Assidim tramite accordo con la Bancapossono indicare l'intero importo versato a titolo di contributo ed attestato dall'apposita dichiarazione inviata da Assidim, nella cas. E26 con il codice “13”. Tale codice, riportato nelle istruzioni del mod. 730 alla pag. 69, riproduce esattamente la ns. situazione. Grazie all'accordo con la Banca è possibile, infatti, accedere alla deduzione dal reddito ex art. 51, c. 2, lettera a). Potrebbe essere utile allegare alla dichiarazione di Assidim anche la lettera a suo tempo ricevuta dalla Banca. La possibilità di dedurre il contributo è stata inoltre ribadita nella circolare AE n. 15/E del 19.6.2023 (pag. 40 e 41). Le spese sanitarie rimborsate non sono ovviamente detraibili, mentre lo sono le eventuali franchigie rimaste a carico;
  • I colleghi che hanno avuto accesso alla pensione nel corso del 2023 e che avevano versato a CASPIE solamente la quota per familiari fiscalmente non a carico, possono inserire la medesima nella cas. di cui sopra utilizzando il cod. “13”. Per quanto concerne le spese rimborsate vale quanto detto sopra;
  • Gli Associati che nel 2023 hanno aderito alla Mutua Cesare Pozzo o alla copertura tramite la Cassa Mutua di Banca Toscana possono detrarre il contributo versato, entro il limite massimo di € 1.300,00, indicandolo con il codice “22” in una delle caselle da E8 a E10 ed usufruire così della detrazione d'imposta del 19%. Relativamente alle spese oggetto di rimborso, vale quanto detto sopra;
  • Gli Associati che hanno aderito ad Assidim tramite la convenzione stipulata dalla ns. Associazionenon possono né detrarre, né dedurre il contributo versato, mentre possono usufruire della detrazione d'imposta anche sulla parte di spese sanitarie rimborsate;
  • Dal sito Assidim è possibile stampare il riepilogo delle spese rimborsate che, a differenza di quello prodotto negli anni precedenti da CASPIE/Poste, espone tutte le fatture oggetto di rimborso in un unico documento per tutto il nucleo familiare assistito. Si ricorda che, ai fini dell'indicazione in dichiarazione degli importi effettivamente rimasti a carico, è ammesso sia il criterio di “cassa” (spese al netto dei soli rimborsi ricevuti nel 2023), sia il criterio di “competenza” (totale delle spese sostenute nel 2023, a prescindere dalla data di ricezione del rimborso). In tale ultimo caso, è necessario stampare dal sito di Assidim un prospetto per ciascun anno (2023 e 2024). Si ricorda, infine, che i familiari non fiscalmente a carico ed inseriti nel nucleo assistito dovranno inserire le fatture a loro intestate, per la parte non rimborsata, nella propria dichiarazione;
  • Per alcune spese detraibili, elencate a pag. 55 delle istruzioni del mod. 730, la detrazione d'imposta del 19% subisce una riduzione in caso di reddito complessivo superiore a € 120.000,00 e viene totalmente azzerata al di sopra di € 240.000,00;
  • si ricorda che le spese detraibili e/o deducibili devono essere pagate con sistemi “tracciati” (assegno, bonifico, POS, carta di credito o debito, ecc.), pena l'indetraibilità delle medesime. La modalità di pagamento deve risultare sulla fattura e/o ricevuta mediante annotazione diretta al momento dell'emissione, oppure comprovata da apposita documentazione (ricevuta POS, estratto conto carta di credito/debito, copia bonifico, ecc.);
  • I redditi derivanti da locazioni brevi ed assoggettati a cedolare secca vanno indicati nel quadro B (Fabbricati) oppure, se derivanti da sublocazione o comodato, nel quadro D (Redditi diversi);
  • Nel quadro dei familiari deve sempre essere riportato il codice fiscale del coniuge (o della/del partner in caso di unione civile), anche se fiscalmente non a carico;
  • Si ricorda che non è detraibile il premio versato alla Cassa Mutua per la copertura LTC;
  • Le spese sostenute nel 2023 per ristrutturazioni edilizie o simili dovranno essere dettagliate con gli appositi codici delle istruzioni, in funzione della tipologia di intervento effettuato e del tipo di agevolazione cui danno diritto;
  • Il contributo versato ai Consorzi di bonifica, se non ricompreso nella rendita catastale del relativo fabbricato cui si riferisce, può essere indicato nel quadro E, casella E26, codice “21”, ad eccezione di quanto versato in relazione ad immobili concessi in locazione con il regime della cedolare secca;
  • Infine, si ricorda che l'importo minimo trattenuto o rimborsato non può essere inferiore, per ogni singolo tributo, a € 12,00.

(a cura di Stefano Boccini – Associazione Pensionati BMPS)